NOVITA’ CONTABILI ED IVA DAL 1° LUGLIO 2022

 

Le novità operative sui nuovi adempimenti di metà anno

 

Una data da tenere a mente è quella del 1° luglio 2022 in cui imprenditori soggetti Iva e cittadini saranno tenuti a confrontarsi con le numerose novità in tema di imposta sul valore aggiunto e nuovi adempimenti a decorrere da tale data.

 

Una piccola rivoluzione fondata su un quadro normativo complesso, che modifica l’obbligo di fatturazione elettronica, ridefinisce il concetto di comunicazioni delle fatture estere (cd. esterometro), stabilisce nuove regole in tema di fatturazione elettronica con San Marino ed introduce le sanzioni per chi non accetta i pagamenti elettronici. Di seguito il dettaglio delle novità.

 

Fatturazione elettronica per soggetti forfetari, minimi ed enti

Dal 1° luglio 2022, i contribuenti forfetari e minimi che nel 2021 hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25mila euro, ragguagliati ad anno, dovranno passare obbligatoriamente alla fatturazione elettronica. Lo prevede l’art. 18 del D.L. 36/2022 (c.d. decreto PNRR 2) che ha soppresso le disposizioni che prevedevano l’esclusione di tali soggetti dalla fatturazione elettronica.

Anche gli Enti non commerciali che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991 (esempio le Pro-loco), che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, sono tenuti all’emissione delle fatture elettronica dal 1° luglio p.v.

Coloro invece che non hanno raggiunto la soglia dei 25.000/65.000 euro, saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.

Per i soggetti che invece hanno iniziato l’attività nel corso del 2022, i riferimenti temporali per il ragguaglio ad anno sugli obblighi di fatturazione elettronica sembrano essere:

- dal 1° gennaio 2023 per i soggetti che nell’anno precedente (2022) hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000/65.000 euro;

- dal 1° gennaio 2024 se tale soglia non è stata raggiunta.

Le possibili soluzioni, per emettere le fatture elettroniche, possono essere così sintetizzate:

1) utilizzare il sistema gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, al quale si accede tramite lo spid;

2) tramite i gestori di posta elettronica o di servizi internet, quali Aruba o altri;

3) attraverso dei software specifici a pagamenti. Tra questi vi è il programma Fattura smart che fornisce lo Studio, integrato col sistema contabile;

4) richiedere allo Studio l’emissione delle fatture, il quale invierà direttamente il documento elettronico al committente finale.

 

Esterometro in formato XML

Dal 1.07.2022 (salvo proroghe), tutti i soggetti sono tenuti all’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere attraverso il formato utilizzato per la fattura elettronica. La prima novità consiste nella modalità d’invio delle informazioni: fino al 30.06.2022 l’invio è massivo, tramite l’esterometro, in relazione alle operazioni del trimestre solare, mentre dal 1.07.2022 i dati di ogni operazione saranno inviati singolarmente, tramite il file Xml in uso nell’ambito della fatturazione elettronica.

Sono interessate le seguenti operazioni:

- acquisti intracomunitari di beni;

- altri acquisti di beni e servizi soggetti al reverse charge.

Le fatture attive continueranno a prevedere l’indicazione del codice destinatario convenzionale XXXXXXX (7 "X"); per le operazioni passive estere l’integrazione o l’autofattura dovranno essere inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19 entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento o di effettuazione dell’operazione.

Ciò comporta la necessità di rivedere i meccanismi di contabilizzazione e gestione delle fatture, al fine di rispettare la tempistica di invio dei dati:

- con riferimento alle cessioni/prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture o documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);

- con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute, entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento (se UE) o comprovante l’effettuazione dell’operazione (extraUE).

FATTURE ATTIVE

Le fatture attive saranno tutte elettroniche, da trasmettere al SdI, impostando il campo del tracciato “Codice Destinatario” con il valore convenzionale (XXXXXXX).

FATTURE PASSIVE

Per le fatture passive transfrontaliere, l'acquirente cessionario dovrà compilare uno specifico documento Xml identificato con uno dei seguenti tre <TipoDocumento>:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;

- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari – prefisso 40;

- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 (beni non intracomunitari e beni che non transitano per la dogana).

TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno

Per quanto riguarda l'integrazione delle fatture in presenza di reverse charge interno, sembra delinearsi - almeno per il 2022 - una conferma della facoltatività di utilizzo del documento Xml integrativo TD16, con possibilità di continuare ad effettuare l’integrazione "analogica" su carta.

In ogni caso, poiché le modalità operative di fatto rispecchiano quelle che occorrerà obbligatoriamente adottare per i documenti TD17/18/19, potrebbe risultare operativamente più vantaggioso utilizzare tale modalità anche per il documento TD16, indipendentemente dall'eventuale introduzione o meno dell’obbligo.

 

Fatture elettroniche con San Marino

L’art. 12 del D.L. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019, ha previsto che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, debbano essere eseguiti mediante fatturazione elettronica, obbligatoriamente dal 1° luglio p.v. Era consentito, in via transitoria, la possibilità di emettere le fatture elettroniche o cartacee nel periodo: 1° ottobre 2021 - 30.6.2022.

Per le fatture relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino saranno elettroniche dal 1/7/22 dal cedente italiano nei confronti di operatori economici di San Marino, da inviare allo SdI con codice destinatario 2R4GTO8 (O di ora e non 0 di zero) e Natura operazione N3.3. Lo SdI trasmette il file Xml all’ufficio tributario di San Marino che, dopo aver verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’operatore cedente italiano visualizzerà telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate. Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Le fatture relative ad acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario allo SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, le fatture elettroniche ricevute. Si ricorda che, nell’ambito degli acquisti di beni, la fattura può essere emessa con Iva o senza: nel primo caso - fattura con addebito dell’imposta - l’Iva è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, che riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la verifica. L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio di Pesaro-Urbino dell’Agenzia delle Entrate è reso noto telematicamente anche al cessionario nazionale; solo da tale momento l’acquirente italiano può operare la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto.

Nel secondo caso - fattura senza addebito dell’imposta - l’operatore economico italiano che riceve il file .xml della fattura tramite SdI è tenuto ad assolvere l’Iva ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate (Tipo documento TD19).

Se il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.

Per le prestazioni di servizi, rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), DPR n. 633/72, deve essere emessa in formato elettronico tramite SdI, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

 

Pagamento col POS

Scattano dal 30 giugno p.v. con sei mesi di anticipo, le sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti obbligati. Chi svolge un’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022 del POS per accettare pagamenti elettronici.

Con l’obbligo di POS giunge anche una multa per le attività obbligate che non si doteranno del dispositivo di pagamento entro tale data. La sanzione amministrativa è di 30 euro, a cui bisognerà aggiungere il 4% del valore della transazione negata al cliente. Ad esempio, per uno scontrino da 175 euro la multa complessiva per l’esercente sarà pari a 30 euro + (il 4% di 175 euro) = 30 + 7 = 37 euro di sanzione. C’è un caso in cui non si applica l’obbligo di pagamento con il POS: quello di oggettiva impossibilità tecnica. In poche parole, il commerciante o il professionista in grado di dimostrare un momentaneo malfunzionamento del POS (quando ad esempio non il terminale non ha linea) non è passibile di sanzione.

Accanto all’imperativo di dotarsi dei dispositivi POS, vi sono anche degli incentivi da parte dello Stato sotto forma di crediti d’imposta: sulle commissioni di transazione e sull’acquisto.

In particolare, all’art. 22 del decreto Fiscale 2020 si stabilisce che agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro; fino al 30 giugno 2022 il credito d’imposta è pari al 100% delle commissioni, tornerà al 30% dal 1° luglio p.v.

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